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Sono soggette a Valutazione dei Rischi tutte quelle imprese composte da due o più soci, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
D.V.R.
E' obbligatoria per il Datore di lavoro e non delegabile (art. 17 D.Lgs. 81/08) la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), il quale contiene l'analisi e la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti in un’attività lavorativa, indicando le misure di prevenzione e protezione attuate e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori.
Il D.V.R. deve essere redatto entro 90 giorni dall’avvio dell’attività, e immediatamente aggiornato in caso di rilevanti modifiche delle tecniche utilizzate nel processo produttivo (ad es. acquisto nuovi macchinari), dell'organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni importanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Le aziende che sono in attività oltre tale periodo e non hanno ancora redatto il D.V.R. sono passibili di sanzioni, in caso di controllo da parte degli organi preposti.
D.V.R. Standardizzato
Per alcune tipologie di aziende è previsto l'utilizzo di procedure standardizzate atte a semplificare la redazione del D.V.R.
Le procedure standardizzate per la redazione del D.V.R. sono attuabili da tutte quelle aziende che impiegano fino a 10 dipendenti, ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
E' inoltre concessa l'attuazione di tale metodologia standardizzata anche in altri casi, nei quali i datori di lavoro potranno valutare se redigere il D.V.R. tradizionale o procedere con la procedura standardizzata. Si tratta di aziende che impiegano fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione all’amianto.
Il Datore di lavoro, quindi, in collaborazione con l'RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi in azienda e si occuperà della compilazione del documento, previa consultazione di RLS/RLST.
D.U.V.R.I.
Il Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi (art.26, comma 3, D.Lgs. 81/08), elabora un unico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali per attuare le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.
Il D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08
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